I.C.I. ANNO 2010 TEMPISTICA E NUOVO CONTO CORRENTE

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24/05/2010

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI    (I.C.I.)  ANNO 2010

 

La Legge  24 luglio 2008 n. 126   ha abolito l’obbligo del pagamento dell’imposta  per la prima casa comprese le pertinenze come garage, cantine e soffitte.

 

           Restano escluse dall’esenzione  le ville, i castelli e le abitazioni di lusso  accatastate nelle Categorie A1, A8 e A9, per le quali continueranno ad applicarsi  le detrazioni vigenti.

 

           Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili.

 

           Il versamento dell’imposta per l’anno in corso deve essere effettuato con le seguenti modalità:

 

Ö : Versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2010;

Ö : Versamento  1 ‘ rata entro il 16 giugno 2010;

Ö : Versamento 2 ‘ rata entro il 16 dicembre 2010;

 

           L’imposta dovrà essere  corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale  N. 1788391 intestato a :  Unione  Comuni versante Ionico Serv. Tes. Comune di Guardavalle ICI   o  effettuato mediante versamento sul modello F24.

Chi versa l’imposta dopo il 16 giugno 2010 dovrà pagare una sanzione. La sanzione è pari al 2,5% dell’imposta per il ritardo fino a 30 giorni. Inoltre dovranno essere pagati gli interessi moratori per giorni di ritardo nella misura del 3% annuo.

 

In relazione al disposto dell’art. 1, comma 4-bis, del D. L. 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.

 

L’imposta, per l’anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando alle tariffe d’estimo, rideterminate dal Decreto 6/2002  n° 159, l’aliquota del   6,5 per mille per  altri fabbricati  e del  5 per mille per le aree fabbricabili e le abitazioni principali di Categoria A/1 –  A/8 e A/9  con la detrazione  di  € 103.,29.

 

Con delibera del C.C. n. 30 del 24/05/2007 sono stati approvati  i valori in comune commercio delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale suddivisi per frazione e per zona urbanistica di appartenenza come prospetto che segue:

 

Località

z.t.o

“A”

z.t.o

“B”

z.t.o

“C”

z.t.o

“D”

z.t.o

“F”

Frazione M.na

   15,00

    40,00

   25,00

    20,00

     10,00

Centro

         10,00

         25,00

        15,00

        15,00

            7,00

 

      L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mesi pari o superiore a 15 giorni è computata per intero.

 

Per il mutamento delle soggettività passive verificatesi nel corso del 2009, le dichiarazioni devono essere presentate  sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo, sia da chi inizia ad esserlo.

            La dichiarazione  deve essere consegnata direttamente  al Comune o spedita mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa contenente la dicitura  “ Dichiarazione I.C.I. 2009”.

Per  ulteriori informazioni i contribuenti possono rivolgersi all’ufficio tributi del Comune  al n.0967/ 82067 int. 7   o all’Ufficio dell’ Unione dei Comuni  al n. 0697-546824.

Dalla residenza comunale li  24  MAG. 2010  

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                   f.to             Dr. Paolo Lo Moro

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